Nuovo
Iperammortamento 2026
Tuttie
le macchine vendute
da ORMI rispondono ai criteri per usufruire del
nuovo Imperammortamento 2026, con la possibilità di ottenere un
importante
risparmio fiscale.
Cos’è e
come funziona
E’ stata approvata al senato la legge di bilancio del 2026. Il
testo è quindi ormai definitivi. Viene quindi confermata la
reintroduzione dell’iperammortamento in
sostituzione dell’attuale credito di imposta 4.0 e 5.0.
Con questa novità vengono sensibilmente aumentate le aliquote dei
beni industria 4.0 anche se i tempi di godimento del beneficio,
per le caratteristiche di questo nuovo beneficio, saranno più
lunghi.
Da segnalare che “rientra” nell’iper ammortamento il software
4.0 che era stato escluso degli incentivi
4.0 nel 2025.
Beneficiari
Possono accedere all’ipermammortamento i soggetti titolari di
reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali.
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque
subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento
degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.
Agevolazione
Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui alle
tabelle qui sotto per gli investimenti
effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30
settembre 2028.
Investimenti 4.0 e Autoproduzione di energia
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:
- a) beni
materiali e immateriali strumentali
nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati
IV e V annessi alla presente legge
(sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0),
interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura;
- b)
beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa
finalizzati all’autoproduzione
di energia da fonti rinnovabili
destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli
impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con
riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da
fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli
impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma
1, lettere
b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito,con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.
11.
- i beni
devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione
europea o in Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo.
Percentuale di maggiorazione del costo:
- +180%
per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale
stimato con IRES al 24%: 43,2%)
- +100%
per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio
fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)
- +50%
per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale
stimato con IRES al 24%: 12%)
Modalità operativa
Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica
tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore
dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati,
apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli
investimenti agevolabili.
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate
con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di
costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non
porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di
calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei
contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese
ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli
investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
(Credito di imposta 4.0 o 5.0)
Gestione dei beni acquistati
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
costo si verifica il realizzo
a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero
se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero,
anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la
fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente
determinate, a
condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo,
l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale
strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o
superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione
dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di
acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del
nuovo investimento.
Operatività
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, sono stabilite le modalità
attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso al
beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di
trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni
e dell’eventuale ulteriore
documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
ORMI, servizi e persone
che fanno la differenza

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